Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento
Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni sul signor Riccardo Bottero (d’ora innanzi il
“CONSULENTE”) e sui servizi da esso svolti.
Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima
che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti
o comunque prima della prestazione di tale servizio.
Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi
decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.
Il CONSULENTE è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del
servizio di consulenza in materia di investimenti. 

1. INFORMAZIONI SUL CONSULENTE 

Nome e Cognome: Riccardo Bottero 
Domicilio: Via Galata 33 – 16121 Genova
Sito web: _www_studiobottero_it
E-mail: info_@_studiobottero_it 
Iscritto con delibera n. 1965 del 06.07.2022 nella sezione CFA dell’Albo unico dei consulenti finanziari 

2. LINGUA UTILIZZATA
Il Cliente potrà comunicare con il CONSULENTE e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.

3. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI
L’invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o
comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente Documento, ove non
diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all’indirizzo
indicato all’atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con
successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e,
in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile
unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido)
sino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al CONSULENTE dovranno essere effettuate dal Cliente al domicilio
del CONSULENTE ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati.
L’invio delle raccomandazioni da parte del CONSULENTE e la conferma dell’esecuzione delle operazioni da
parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:
⎕ posta (lettera raccomandata A/R)
⎕ consegna a mano
⎕ piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente
⎕ posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ posta elettronica certificate (PEC), all’indirizzo indicato nel contratto
⎕ fax

4. ISCRIZIONE NELL’ALBO PREVISTO DALL’ ART. 18 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24.2.1998, N. 58
Si dichiara che il CONSULENTE è iscritto nella sezione dell’albo di cui all’art. 18 bis del Decreto Legislativo
24.2.1998 (TUF) tenuto dall’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 31, comma 4 del suddetto Decreto, con
delibera n. 
1965 del 06.07.2022.
Il nome e l’indirizzo di contatto dell’Organismo sono:
Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF
Via Tomacelli 146 00186 Roma
Tel. 06 45556100 
Web. www.organismocf.it

5. RELAZIONI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Il CONSULENTE invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:
– entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare un rendiconto contenente la
composizione e l’andamento del Portafoglio;
– entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione aggiornata
che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obbiettivi e alle altre
caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento c) in forma
aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di
raccomandazione.

6. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Ai sensi dell’art. 177 del Regolamento Intermediari il CONSULENTE ha adottato una Politica sui conflitti di
interesse finalizzata a:
– individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o
potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
– definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero
insorgere tra il CONSULENTE il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del CONSULENTE al momento della
prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano
negativamente sul Cliente.
Il CONSULENTE ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di
danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura
generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché
delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di
investimento informata.
Il Cliente può richiedere aL CONSULENTE ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di
interessi ai recapiti precedentemente indicati

7. ATTIVITA’ PRESTATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il CONSULENTE svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, lettera f)
del TUF, consistente nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o
per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”
In particolare, il servizio prestato dal CONSULENTE ha per oggetto:
a) l’analisi dell’allocazione del Portafoglio complessivo del cliente e della valutazione dell’efficienza dei
prodotti detenuti;
b) l’eventuale riformulazione dell’asset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei prodotti
finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente ;
c) la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell’adeguatezza del Portafoglio
Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto
un’ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell’allegato 1, sezione
C, del TUF
a) Valori mobiliari.
b) Quote e azioni di O.I.C.R.
Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da
banche, nonché il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.
Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i servizi accessori di cui all’art. 1,
comma 6 del TUF.
Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.
La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali
Nello svolgimento dell’attività il CONSULENTE non ha l’obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al
Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.
Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate in esecuzione
del presente contratto.
Il Servizio può essere erogato dal CONSULENTE anche in luogo diverso dal suo domicilio.
Il CONSULENTE non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale potrà effettuarle
per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell’ambito dei servizi di investimento e delle
attività da queste prestate.
Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare al
CONSULENTE e una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.
In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione dalla
complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del
cliente ed in linea generale dal tempo che il CONSULENTE dedicherà all’analisi e allo studio sulla fattispecie
concreta. Pertanto il CONSULENTE si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia
fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un
accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato. Modalità e
tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo
La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l’unica forma di
remunerazione del CONSULENTE per i servizi prestati al Cliente; al CONSULENTE è vietato percepire compensi
(incentivi) da parte di soggetti terzi.
Il CONSULENTE è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei
prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di
investimento nell’ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.
Nella prestazione del servizio di consulenza il CONSULENTE non può detenere fondi o titoli appartenenti ai
clienti.
Il Cliente ed il CONSULENTE possono eventualmente concordare che il CONSULENTE abbia una delega a
visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del
risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare
altresì che le dette imprese di investimento inviino direttamente al CONSULENTE le informative sulle
operazioni eseguite dal Cliente.
Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del CONSULENTE e del
cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto
preventivamente allo svolgimento del servizio.

8. VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ADEGUATEZZA
Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il CONSULENTE fornisce al Cliente
raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano
l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite
mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in
occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
In particolare il CONSULENTE verifica che l’operazione raccomandata:
– corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
– sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi
all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
– sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi
connessi alla gestione del suo portafoglio.
Il CONSULENTE effettua una valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE.
La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al consulente di agire secondo il migliore interesse del
cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dal
CONSULENTE, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:
– le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o
servizio;
– la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
– i suoi obbiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio.
Il Cliente è tenuto a comunicare al CONSULENTE eventuali aggiornamenti delle informazioni.
Le suddette informazioni consentono al CONSULENTE di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente
e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento
alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite; nel caso in cui il Cliente non fornisca le
informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza non potrà essere prestato.
Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere
l’attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.
Il CONSULENTE è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei
servizi di investimento è adeguato per il Cliente.

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 IN MATERIA DI RISCHIO DI
SOSTENIBILITA’
L’art. 6, comma 2, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre
2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il “Regolamento
ESG”), prevede che consulenti finanziari riportino nell’informativa precontrattuale le seguenti informazioni;
a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti;
b) il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti
finanziari su cui forniscono la consulenza.
Per “rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance
che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore
dell’investimento
Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il
rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
In attesa della pubblicazione, da parte delle Autorità comunitarie e del Legislatore nazionale, delle necessarie
disposizioni regolamentari e dei chiarimenti in merito alla corretta applicazione del citato Regolamento ESG,
il CFA (nome consulente) ha ritenuto al momento di non riportare nell’Informativa precontrattuale le
summenzionate informazioni, restando tuttavia impregiudicato l’impegno ad adempiere ai suddetti obblighi
informativi non appena siano definitivamente chiarite le modalità di applicazione del Regolamento ESG.

10. ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE 
Il CONSULENTE presta le seguenti attività ulteriori rispetto al servizio di consulenza in materia di
investimenti:
• Analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari
• Consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali
• Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica
• Consulenza per l’ottimale gestione dei flussi reddituali
• Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare
• Consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni
applicate
• Consulenza per il coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private e quelle
professionali e di impresa
Le suddette attività pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti
finanziari.
Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo
al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile
di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell’attività prestata.
Le attività sopra indicate non sono soggette alla vigilanza della Consob e dell’Organismo, né alla vigilanza di
altre Autorità.

11. STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE
Nello svolgimento del servizio di consulenza il CONSULENTE non è orientato su determinate categorie o una
gamma specifica di strumenti finanziari.
Il CONSULENTE non propone strategie di investimento standardizzate ma valuta per ogni Cliente la strategia più
adeguata, tenuto conto degli obbiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione
finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.