A chi spetta
- Lavoratori dipendenti in attività
- Disoccupati indennizzati
- Lavoratori cassintegrati
- Lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
- Lavoratori assenti per malattia o maternità
- Lavoratori richiamati alle armi
- Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
- Lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale
- Assistiti per tubercolosi
- Pensionati ex lavoratori dipendenti
- Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori
- Soci di cooperative
L’assegno per il nucleo familiare, dal 1.1.1998, spetta anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti)
Quando spetta
L’assegno spetta per i componenti del nucleo familiare, cioè
- il richiedente l’assegno
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
(fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti)
L’assegno spetta se:
– nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell’intero reddito familiare
– i redditi non sono superiori ai limiti specificati sulla base della struttura del nucleo familiare.
Il reddito familiare da prendere a riferimento è quello prodotto nell’anno solare precedente al 1 luglio di ciascun anno e ha valore sino al 30 giugno dell’anno successivo (quindi ad es per il periodo luglio 2014 – giugno 2015 si prende a riferimento il reddito 2013).
Per le tabelle aggiornate si veda il sito Inps.